Condizioni generali
- parte I: Legge applicabile -
1. Tutti i contratti con e gli ordini ricevuti da Rhibo saranno soggetti alla legge italiana, e interpretati in conformità con la stessa.
- parte II: rapporti con i Fornitori -
Per ciò che attiene alle condizioni di fornitura nei rapporti nei quali la controparte contrattuale di Rhibo sarà “Fornitore” di beni e/o servizi, oltre a quanto specificato nell'eventuale ordine o nel contratto, il rapporto sarà soggetto alla presenti condizioni:
1. durante l'esecuzione del contratto, il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni di legge applicabili alla prestazione affidatagli e in particolare si impegna a:
a- assumere tutte le responsabilità relative alla fornitura da rendere, anche manlevando Rhibo da richieste, pretese e/o azioni promosse da terzi nei confronti di Rhibo che abbiano attinenza, anche indiretta, con la fornitura oggetto del rapporto contrattuale con il Fornitore;
b- mettere in atto, per la prestazione del Servizio, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose di Rhibo e di terzi;
c- garantire che il personale che utilizzerà per lo svolgimento dei Servizi (i) è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione e (ii) sarà qualificato e idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
d- mantenere in vigore per tutta la durata dell’Ordine e/o del Contratto una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dal contratto stesso.
2. Qualora il Fornitore sia chiamato a erogare un Servizio presso stabilimenti, magazzini o uffici di Rhibo, il Fornitore si impegna anche a:
- garantire il rispetto, anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori, dei regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza di Rhibo;
- attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio o di altra natura;
- assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere di Rhibo, sollevando espressamente e tenendo indenne Rhibo da ogni e qualsiasi responsabilità costo, onere o pretesa di terzi al riguardo.
3. I prezzi indicati negli ordini e nei contratti provenienti da Rhibo si intendono fissi e non soggetti ad alcuna revisione. Il pagamento delle fatture che verranno emesse dal Fornitore è condizionato alla previa dimostrazione, da parte dello stesso, con trasmissione della relativa documentazione a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A.R., dell’osservanza integrale di quanto previsto dalla legge in ordine (i) al regolare versamento dell’imposta sul valore aggiunto ed al versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente scaduti alla data del pagamento delle fatture e al rispetto del trattamento retributivo, dal punto di vista sia normativo che economico, nonché contributivo, assistenziale ed assicurativo in favore dei propri dipendenti, e, in ogni caso, (ii) di quanto previsto dalle presenti Condizioni ai punti 1, lettere c e d.
La documentazione da inviare a Rhibo per dimostrare quanto precede potrà essere concordata con Rhibo stessa per iscritto.
Per il Fornitori con sede in Italia essa potrà essere rappresentata dal DURC o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà analoga a quella che potrebbe essere utilizzata nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare dell'azienda fornitrice del servizio.
4. Dalla settimana successiva a quella in cui la documentazione che precede venga richiesta da Rhibo al Fornitore e il Fornitore ometta di fornirla, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a un ventesimo dell’importo delle fatture delle quale viene richiesto il pagamento a Rhibo, e così per ogni settimana di ulteriore ritardo.
5. Qualora il Fornitore sia chiamato a fornire a Rhibo beni, anche qualora il Fornitore si occupi esclusivamente della consegna degli stessi e indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale, il Fornitore rinuncia sin da ora ad opporre a Rhibo eventuali decadenze derivanti da fatti o omissioni di Rhibo (quali l'accettazione delle merci senza riserve, l'omesso collaudo, la tardività della denuncia di vizi o mancanza di qualità o quant'altro).
6. Il Fornitore garantisce che i beni consegnati saranno esenti da difetti e conformi alle specifiche tecniche fornite da Rhibo. I beni saranno in ogni caso considerati difettosi qualora:
(a) non risultino conformi a quanto prescritto dagli Ordini e/o dai Contratti, oppure
(b) non rispecchino le caratteristiche possedute dai campioni e prototipi consegnati dal Fornitore.
(c) non siano idonei all’uso per cui Rhibo intendeva utilizzarli.
- parte III: rapporti con i Clienti -
Per ciò che attiene alle condizioni di fornitura nei rapporti nei quali la controparte contrattuale di Rhibo sarà “Cliente” di Rhibo stessa, oltre a quanto specificato nell'eventuale ordine o nel contratto, il rapporto sarà soggetto alla presenti condizioni:
1. Con riferimento ai beni forniti Rhibo, Rhibo offre una garanzia limitata alla compatibilità dei componenti forniti con analoghi prodotti di marchi ufficiali e, in ogni caso, non garantisce tempistiche di consegna predeterminate.
2. Il Cliente si impegna a verificare la conformità delle merci non appena ricevute, anche qualora ordini unitari di merci vengano effettuati con consegne ripartite.
3. Le figure commerciali incaricate da Rhibo di offrire la propria merce, anche se autorizzate a concludere contratti in nome di Rhibo stessa, non hanno il potere di derogare alle presenti condizioni generali di contratto.
4. Con la sottoscrizione o l'invio dell'ordine, inoltre, il legale rappresentante della società Cliente garantisce espressamente l'adempimento del contratto oggetto di ogni singolo ordine della Cliente.
5. Ai fini dei contratti con Rhibo, si presumerà che il soggetto che provvede a sottoscrivere ordini o a inviarli a Rhibo agisca su espresso incarico del legale rappresentante dell'azienda Cliente.
6. Il Cliente si dichiara informato non solo che i componenti venduti da Rhibo sono adattabili e similari rispetto ai componenti originali ma anche che gli stessi possono essere stati prodotti tanto in Italia, quanto in altri paesi dell’Unione Europea, quanto a paesi extra-UE, sempre e comunque nel rispetto della legge italiana e dell’Unione Europea.
7. IL PRESENTE CATALOGO IN FORMATO ELETTRONICO,ED OGNI SUO CONTENUTO,SOSTITUISCE TUTTE LE PRECEDENTI EDIZIONI DEL MEDESIMO CATALOGO CHE SIANO STATE IN QUALSIASI FORMA PUBBLICATE E DISTRIBUITE, PER OGNI FINE COMMERCIALE E DI LEGGE.